Lo strumento, già inserito nel decreto Cura-Italia a marzo, ritorna ora in una nuova versione: dal 5 giugno l’INPS ha implementato la procedura di richiesta del bonus baby sitter con la domanda di contributo da usare per i centri estivi.
Il contributo potrà quindi essere utilizzato, oltre che per pagare le baby sitter, anche come contributo alle quote di frequenza di centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
-lavoratori dipendenti del settore privato
-iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
– autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali
Chi ha fruito in precedenza del bonus può richiedere solo la differenza.
La domanda si trasmette attraverso il sito INPS con la nuova procedura telematica, disponibile dalla homepage del sito INPS seguendo il percorso Servizi online > Servizi per il cittadino > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > Domanda di prestazioni a sostegno del reddito > Bonus servizi di baby sitting.
Chi non è in possesso del PIN INPS DISPOSITIVO* dovrà rivolgersi al Contact Center per la validazione della richiesta.
Con la nuova procedura non è possibile presentare domanda con la sola prima parte del PIN.
È possibile richiedere il bonus tramite i patronati o il Contact center dell’Istituto (803164 gratuito da rete fissa, 06164164 da rete mobile).
Una volta fatto l’accesso, è possibile procedere con nuova domanda e scegliere quindi l’opzione “Servizi integrativi per l’infanzia”.
Durante la procedura è necessario indicare ragione sociale e la Partita Iva/Codice Fiscale dell’ente che eroga il servizio e allegare l’iscrizione, con i periodi di iscrizione (minimo una settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020, nonché la tipologia di struttura:
Anche in questo caso, come per la prima versione del bonus, il congedo parentale straordinario e il Bonus Baby Sitter e centri estivi sono due misure alternative tra loro e non cumulabili.
Inoltre il bonus per i centri estivi e servizi per l’infanzia non può essere richiesto per periodi di fruizione coincidenti con il bonus nido Inps.
Non è possibile richiedere il bonus anche se l’altro genitore, ovvero quello che non presenta la domanda, percepisca altri strumenti di sostegno al reddito come il Naspi.